In relazione ai doveri ed ai possibili profili di responsabilità della clientela che, per la vicinanza ai centri decisionali delle Banche del Gruppo, sia qualificabile come "parte correlata" o "soggetto collegato" ai sensi del "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" adottato dalla Consob e della normativa in materia di "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" emanata dalla Banca d'Italia, si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Banca Carige S.p.A. ha approvato il "Regolamento del processo parti correlate e soggetti collegati"
, recepito dai Consigli di Amministrazione di tutte le Banche appartenenti al Gruppo, al quale si rinvia.
Come previsto dall'art. 28 del BMR, il Gruppo Banca Carige mette a disposizione dei propri Clienti il Piano in cui vengono specificati i processi adottati dalla Banca in caso di cessazione o variazione sostanziale degli indici di riferimento per i contratti/strumenti finanziari stipulati con clienti , che non prevedano, ab origine, un indice di riferimento alternativo, o nell’eventualità in cui anche quest’ultimo cessi o registri l’evento di “variazione sostanziale".
Regolamento Benchmark “BMR” - Cessazione o variazione sostanziale degli indici di riferimento.