Il Gruppo Banca Carige aderisce all'Arbitro Bancario Finanziario sin dalla sua attivazione (15 ottobre 2009). Si tratta di un sistema di risoluzione stragiudiziale delle liti tra i clienti e le banche e gli altri intermediari aventi ad oggetto operazioni e servizi bancari e finanziari.
Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti come quelle del giudice ma se l'intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico. È un organismo indipendente e imparziale che decide in pochi mesi la controversia.
L'entrata in vigore del D. Lgs. n. 28/2010 sulla mediazione obbligatoria ha reso il ricorso all'ABF condizione di procedibilità per l'azione giudiziaria.
CHI PUO' RICORRERE ALL'ABF
L'unico soggetto legittimato a ricorrere all'ABF è il cliente, inteso come colui che ha o ha avuto un rapporto contrattuale con l'intermediario o che è semplicmente entrato in relazione con esso per la prestazione di servizi bancari e finanziari.
Il cliente può rivolgersi all'ABF solo dopo avere tentato di risolvere il problema direttamente con la banca o l'intermediario, presentando a essi un reclamo, anche senza l'assistenza di un avvocato, previo pagamento all'ABF di oneri amministrativi pari ad € 20,00 .
Se non rimane soddisfatto neanche delle decisioni dell'Arbitro, può comunque ricorrere ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento. Resta infatti possibile instaurare il procedimento giudiziario ovvero ricorrere alla conciliazione o arbitrato.
AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ABF
Possono essere sottoposte all'ABF, in generale, le "controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari" e, nel dettaglio, questioni relative a operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2007 aventi ad oggetto:
- accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto a cui si riferiscono
- la richiesta di corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 Euro.
A partire dal 1° luglio 2012 potranno essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazione e a comportamenti successivi al 1° gennaio 2009.
Sono esclusi dalla competenza dell'ABF:
- le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento
- le richieste di risarcimento dei danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell'intermediario le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l'intermediario ovvero contratti ad esso collegati
- i ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria, rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge (il ricorso è tuttavia possibile in caso di fallimento di procedura conciliativa)
- le controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007.
COMPOSIZIONE DELL'ABF
L'organismo è articolato in tre collegi (Milano, Roma e Napoli) con competenza territoriale individuata in base al domicilio dei clienti. Ogni Collegio ha la sua Segreteria tecnica che ha il compito di:
- ricevere il ricorso
- attestare se il ricorso è incompleto o irregolare oppure se è stato presentato oltre i termini previsti (ricorso irricevibile) e darne comunicazione alle parti
- ricevere la documentazione fornita dall'intermediario per spiegare la propria posizione (controdeduzioni) insieme ai documenti relativi al reclamo presentato all'intermediario
- verificare che la documentazione sia completa e regolare e che l'intermediario abbia rispettato i tempi per l'invio
- chiedere alle parti eventuali integrazioni della documentazione già presentata, se ciò è necessario per la decisione.
E' stato istituito un collegio di coordinamento deputato a esaminare i ricorsi su questioni di particolare rilevanza o che hanno dato luogo a comportamenti non uniformi tra i singoli collegi
Per saperne di più consulta il sito www.arbitrobancariofinanziario.it