Il D. Lgs. N. 252/2005 ha introdotto alcune novità in materia di trattamento fiscale nelle tre principali fasi dell'attività del Fondo Pensione, e cioè nella fase di
contribuzione, in quella della
gestione finanziaria dei contributi raccolti ed in quella di
erogazione delle prestazioni (capitale, rendita, anticipazione e riscatto).
- REGIME FISCALE DELLA CONTRIBUZIONE AL FONDO PENSIONE
I contributi versati alle forme di previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente fino ad un massimo di € 5.164.57. Questo limite massimo di deducibilità comprende sia i contributi a carico del lavoratore, sia quelli a carico del datore di lavoro (è dunque esclusa la parte riferita al Trattamento di Fine Rapporto).
Lo stesso massimale di deducibilità è riconosciuto anche sui contributi versati a favore di familiari fiscalmente a carico.
- REGIME FISCALE DELLA GESTIONE
Durante la fase di gestione finanziaria, i fondi pensione sono assoggettati all'imposta sostitutiva dell'11% sul risultato maturato in ciascun periodo di imposta.
- REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale e rendita costituiranno reddito imponibile solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo (sono esclusi dunque i contribuiti non dedotti e i rendimenti già tassati).
La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche in qualsiasi forma erogata sarà tassata nella misura del 15%, che si ridurrà di una quota pari allo 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino ad un massimo del 6%. L'aliquota applicata potrà pertanto scendere sino al 9% dopo trentacinque anni di partecipazione.
Anche le somme percepite a titolo di
anticipazione e
riscatto saranno tassate unicamente per la parte già dedotta dal reddito o non tassata.
Le anticipazioni percepite per sostenere spese sanitarie e le somme percepite a titolo di
riscatto per cause indipendenti dalla volontà dell'aderente, saranno tassate, come le prestazioni, nella misura del 15% con una riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione a forme di previdenza complementare successivi al quindicesimo, fino ad un massimo di riduzione del 6%.
Le anticipazioni ed i riscatti per altri motivi (acquisto e ristrutturazione della prima casa e per altre esigenze del lavoratore) saranno invece tassati nella misura fissa del 23%.