ADESIONE INDIVIDUALE
Forma di adesione al fondo pensione aperto che si perfeziona mediante un contratto stipulato direttamente tra il singolo aderente e il fondo.
ADESIONE COLLETTIVA
Modalità di adesione al fondo pensione aperto che si perfeziona mediante accordi tra i lavoratori ed i datori di lavoro.
ALBO (delle forme pensionistiche complementari)
Elenco ufficiale tenuto dalla COVIP cui le forme pensionistiche complementari devono obbligatoriamente essere iscritte per esercitare l'attività.
ANTICIPAZIONE
Erogazione di una parte della posizione individuale prima che siano maturati i requisiti per l'erogazione delle prestazioni (per soddisfare alcune esigenze dell'iscritto):
- in qualsiasi momento per spese sanitarie, per gravissime situazioni per sé, il coniuge e i figli, riconosciute dalle strutture pubbliche competenti: massimo il 75% del montante
- dopo 8 anni di iscrizione per acquisto prima casa per se o per i figli e per ristrutturazione prima casa per se: massimo il 75% del montante
- dopo 8 anni di iscrizione per ulteriori esigenze degli aderenti: massimo il 30% del montante
ANZIANITA' CONTRIBUTIVA
Numero complessivo dei contributi (obbligatori, figurativi, da ricongiunzione, da riscatto) versati o accreditati in favore dell'assicurato.
ARMONIZZAZIONE
Processo di omogeneizzazione tra il regime pensionistico del settore pubblico e quello privato e tra i diversi sistemi contributivi.
AUTORIZZAZIONE (all'esercizio dell'attività delle forme pensionistiche complementari)
Provvedimento con il quale la COVIP, dopo aver verificato l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge, autorizza l'esercizio dell'attività alle forme pensionistiche complementari.
BANCA DEPOSITARIA
Banca munita di apposita autorizzazione della Banca d'Italia presso la quale sono depositate le risorse dei fondi pensione.
BENCHMARK
Parametro di riferimento per valutare la gestione finanziaria della forma pensionistica complementare.
CAPITALIZZAZIONE (sistema a)
Sistema tecnico finanziario in base al quale l'ammontare accumulato sul conto individuale di ciascun iscritto costituisce la base per il pagamento della prestazione pensionistica.
CASELLARIO CENTRALE DELLE POSIZIONI PREVIDENZIALI ATTIVE
Istituito presso l'Inps, cura la raccolta e la gestione dei dati relativi alle posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle diverse forme di previdenza e assistenza. Il casellario amministra l'Anagrafe generale delle posizioni assicurative attive contenente tutti i dati della posizione assicurativa dei lavoratori attivi: gli enti trasmettono al casellario i dati anagrafici relativi alle posizioni correnti e questo mette a disposizione degli assicurati l'estratto conto annuale nel quale risultano i periodi assicurativi maturati presso qualsiasi ente o gestione e si certificano i diritti pensionistici maturati.
CHECK UP PREVIDENZIALE
Processo di simulazione volto a definire, con buona approssimazione, il valore della pensione pubblica alla data della maturazione del diritto al pensionamento, sulla scorta dei dati contributivi e anagrafici forniti dal soggetto interessato. Il differenziale ovvero l'area di scopertura esistente tra l'ultimo reddito (stipendio) e la pensione così determinata, viene comunemente definito "Gap Previdenziale".
COMMISSIONE DI GESTIONE
Costo finalizzato a remunerare il gestore finanziario della forma pensionistica complementare.
COMUNICAZIONE PERIODICA AGLI ISCRITTI
Documento che la forma pensionistica complementare invia con cadenza periodica (almeno annuale) ad ogni iscritto al fine di fornire informazioni sui contributi versati nel corso dell'anno, sull'andamento della gestione complessiva e sull'ammontare della posizione individuale.
CONFERIMENTO(del TFR)
Versamento del TFR maturando ad una forma pensionistica complementare mediante manifestazione di volontà esplicita o tacita (v. silenzio assenso).
CONTRIBUZIONE
Versamento alle forme pensionistiche complementari di somme a carico dell'iscritto e, per i lavoratori dipendenti, anche a carico del datore di lavoro nonché di quota parte o dell'intero TFR.
CONTRIBUZIONE DEFINITA
Meccanismo di funzionamento delle forme pensionistiche complementari secondo il quale l'importo dei contributi è predeterminato dall'iscritto. Tale meccanismo, unito al principio della capitalizzazione delle forme pensionistiche complementari, determina che l'importo della prestazione varia in relazione ai contributi versati e all'andamento della gestione. Si differenzia dallo schema a prestazione definita.
COVIP
Autorità pubblica istituita nel 1993 con il decreto legislativo n. 124/93, è attiva dal 1996 con lo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare.
CUMULO
È la possibilità, per chi dopo il pensionamento decide di continuare a lavorare, di sommare, per intero o in modo parziale, l'importo della pensione con il reddito da lavoro.
DEDUCIBILITÀ
Beneficio fiscale in base al quale i contributi versati alle forme pensionistiche complementari diminuiscono l'imponibile fiscale dell'aderente.
ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
Sono organismi finalizzati alla riscossione e alla gestione dei contributi previdenziali e assistenziali degli iscritti. Oltre ad assolvere il pagamento delle pensioni, provvedono al versamento delle prestazioni a sostegno del reddito. L'iscrizione ad essi è obbligatoria.
Sono enti previdenziali l'Inps, l'Inail, l'Inpdap, l'Enpals, le casse e gli istituti di previdenza dei liberi professionisti.
ESTRATTO CONTO INPS
E' un riepilogo dei contributi che risultano registrati negli archivi dell'Inps a favore del lavoratore fin dall'inizio della sua vita assicurativa (nell'estratto sono compresi i contributi da lavoro, figurativi e da riscatto). Ne possono fare richiesta tutti i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti. L'estratto consente al lavoratore di verificare l'esattezza delle registrazioni che lo riguardano e di segnalare per tempo eventuali discordanze o inesattezze.
FAMILIARE A CARICO
È fiscalmente considerato a carico il familiare con un reddito annuo non superiore a 2.840,51 Euro (lire 5.500.000) e individuato fra coloro che sono legati da vincoli di parentela tali da comportare, se necessario, l'obbligo degli alimenti.
FINESTRE D'USCITA
Sono le date a partire dalle quali esiste la possibilità di andare in pensione per chi ha già raggiunto i parametri per il trattamento di anzianità. Attualmente sono quattro nell'arco dell'anno solare, dal 2008 scenderanno a due.
Fondo pensione aperto
Forma pensionistica complementare istituita direttamente da banche, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare e compagnie di assicurazione. Viene realizzato mediante la costituzione di un patrimonio separato e autonomo all'interno della società istitutrice finalizzato esclusivamente all'erogazione di prestazioni previdenziali.
FONDO PENSIONE NEGOZIALE
Forma pensionistica complementare istituita sulla base di contratti o accordi collettivi o, in mancanza, di regolamenti aziendali diretta a soggetti individuati sulla base dell'appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. una regione o una provincia autonoma).
FONDO PENSIONE PREESISTENTE
Forma pensionistica complementare già istituita alla data del 15 novembre 1992.
FONTI ISTITUTIVE
Atti e soggetti che possono istituire le forme pensionistiche complementari (es. contratti e accordi collettivi, anche aziendali, accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, regolamenti di enti o aziende, accordi tra soci lavoratori di cooperative, regioni, banche, compagnie di assicurazioni, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare), che prevedono l'istituzione di fondi pensione negoziali, aperti o l'attuazione di forme pensionistiche individuali.
FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI
Forme di previdenza ad adesione volontaria istituite per garantire agli iscritti un trattamento previdenziale aggiuntivo a quello pubblico attuate mediante i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti e le forme pensionistiche individuali di tipo assicurativo.
FORMA PENSIONISTICA INDIVIDUALE
Forma di previdenza complementare che si attua mediante l'adesione, su base individuale, ad un fondo pensione aperto oppure mediante contratto di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale.
INPDAI
Istituto nazionale della previdenza dei dirigenti di aziende industriali. Gestisce l'assicurazione generale obbligatoria per i dirigenti delle imprese industriali.
INPS
Istituto nazionale della previdenza sociale. Ente pubblico che gestisce le forme di assicurazione sociale (invalidita', vecchiaia, superstiti, assicurazione contro la disoccupazione involontaria, Cassa unica assegni familiari) dei lavoratori dipendenti del settore privato.
ISCRITTI
Aderenti alle forme pensionistiche complementari.
LIQUIDAZIONE IN CAPITALE
Prestazione corrisposta in unica soluzione dalla forma pensionistica complementare alla maturazione dei requisiti di pensionamento: è ammessa sino al 50% del totale maturato, salvo eccezioni (V. anche Prestazioni).
MONOCOMPARTO
Riferito a forme pensionistiche complementari che prevedono un'unica linea o comparto d'investimento.
MONTANTE FINALE
Ammontare della posizione individuale accumulata al momento del pensionamento.
MULTICOMPARTO
Riferito a forme pensionistiche complementari che prevedono varie linee o comparti d'investimento, con diversi profili di rischio.
NOTA INFORMATIVA
Documento che la forma pensionistica complementare è tenuta a predisporre per la raccolta delle adesioni, contenente le informazioni necessarie a consentire una scelta consapevole dell'aderente.
PENSIONE AGLI INVALIDI CIVILI
È una prestazione di natura assistenziale (che può essere goduta come pensione, assegno o indennità) che spetta agli invalidi civili totali e parziali, ai ciechi e ai sordomuti, privi di reddito o con redditi inferiori ai limiti stabiliti per legge.
Il riconoscimento e la verifica dell'invalidità civile spetta alle Regioni tramite le commissioni mediche istituite presso le aziende sanitarie locali (ASL).
PENSIONE AI SUPERSTITI
È la pensione che, alla morte del lavoratore assicurato o pensionato, spetta ai componenti del suo nucleo familiare. Può essere "di reversibilità" se la persona deceduta era già pensionata, "indiretta" se al momento del decesso svolgeva attività lavorativa (e aveva versato almeno 15 anni di contributi, o se era assicurato da almeno 5 anni, di cui almeno 3 versati nei cinque anni precedenti la data di morte).
PENSIONE DI ANZIANITÀ
È la pensione che spetta a chi, prima di aver compiuto l'età prevista per la pensione di vecchiaia (65 anni per gli uomini, 60 per le donne), ha maturato particolari requisiti come: 35 anni di contributi e 57 anni di età per i lavoratori dipendenti; 35 anni di contributi e 58 anni di età per i lavoratori autonomi. Oppure, a prescindere dall'età, 39 anni di contributi per i lavoratori dipendenti (dal 2008 saliranno a 40) e almeno 40 anni per i lavoratori autonomi. Grazie all'incentivo al posticipo della pensione (superbonus), i lavoratori dipendenti del settore privato che decidono di continuare a lavorare e che hanno maturato o matureranno il diritto alla pensione di anzianità fino al 31 dicembre 2007, ottengono un aumento esentasse in busta paga pari alla contribuzione previdenziale (il 32,7%) dello stipendio lordo.
PENSIONE DI INABILITÀ
È la pensione che spetta ai lavoratori affetti da un'infermità fisica o mentale. Tra i requisiti per ottenerla vi è l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro accertata dai medici dell'Inps.
PENSIONE DI INVALIDITÀ
È un assegno che spetta ai lavoratori affetti da un'infermità fisica o mentale accertata. Viene concesso anche se si continua a lavorare. Si percepisce fino a un massimo di tre anni ed è rinnovabile su domanda del beneficiario. Dopo due conferme consecutive l'assegno diventa definitivo.
PENSIONE DI VECCHIAIA
È la pensione che spetta a chi ha compiuto 65 anni (uomini) o 60 (donne) e ha versato almeno 20 anni di contributi.
PENSIONI INTERNAZIONALI
Per maturare la pensione è possibile aggiungere ai contributi versati in Italia quelli maturati in un altro Stato dell'UE o qualsiasi paese extracomunitario che abbia stipulato apposite convenzioni bilaterali con l'Italia.
Il calcolo della pensione tiene conto di questa totalizzazione dei periodi assicurativi e si effettua in "pro-rata", cioè in proporzione ai periodi assicurativi maturati nel Paese che liquida la pensione.
PIP
I Piani Individuali Pensionistici sono polizze assicurative con finalità di integrazione alla pensione e come tali soggetti alla normativa di riferimento delle forme pensionistiche complementari (legge 252/2005). Dal punto di vista della contribuzione, della gestione della posizione, e delle prestazioni, le regole di funzionamento sono del tutto uguali a quelle di un Fondo Pensione, fiscalità compresa.
PORTABILITÀ
È la possibilità per il lavoratore, trascorsi due anni dall'adesione a un fondo pensione o a una delle altre forme pensionistiche complementari, di trasferire l'intera posizione previdenziale a un'altra forma pensionistica, secondo il rispetto dei principi di "trasparenza, comparabilità e portabilità" che vige tra le forme complementari.
POSIZIONE INDIVIDUALE
Importo determinato sulla base dei versamenti effettuati e dei rendimenti ottenuti con la gestione, accantonato, per ciascun iscritto, in un conto individuale.
PREMORIENZA
Decesso dell'iscritto prima del pensionamento, che dà luogo alla liquidazione della posizione individuale in favore degli eredi dell'iscritto o degli altri beneficiari designati dallo stesso.
PRESTAZIONE
Trattamento corrisposto dalla forma pensionistica complementare al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime di previdenza obbligatoria di appartenenza dell'iscritto con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. La prestazione può essere percepita in forma di rendita oppure parte in rendita e parte in capitale (fino al massimo del 50 per cento del montante finale accumulato). Se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale è inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale, la prestazione può essere fruita interamente in capitale.
PRESTAZIONE DEFINITA (sistema a)
Meccanismo di funzionamento di alcune forme pensionistiche complementari preesistenti secondo il quale l'ammontare della prestazione è prefissato in funzione di determinati parametri e non risulta strettamente collegato all'ammontare dei contributi versati. Tale sistema può essere applicato, tra i lavoratori dipendenti, solo ai 'vecchi iscritti'.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Sistema di previdenza, ad adesione volontaria, per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
REGOLAMENTO
Documento contenente le caratteristiche e le regole di funzionamento dei fondi pensione aperti e delle forme pensionistiche individuali di tipo assicurativo sottoposto all'approvazione della COVIP.
RENDITA
Prestazione periodica corrisposta all'iscritto alla maturazione dei requisiti fissati per il pensionamento nel regime obbligatorio di appartenenza, il cui ammontare dipende dal montante finale (v. anche Prestazioni).
REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ
Requisiti di integrità morale e di esperienza professionale previsti dalle norme che devono essere posseduti dai componenti gli organi di amministrazione e controllo e dal responsabile delle forme pensionistiche complementari.
RICONGIUNZIONE
È l'unificazione dei contributi versati in altre forme di previdenza che permette al lavoratore di ottenere un'unica pensione calcolata su tutti i contributi versati.
RISCATTO TOTALE
Restituzione dell'intero importo accumulato nel caso di invalidità permanente o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi o in altre cause di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare previste negli statuti e nei regolamenti.
RISCATTO PARZIALE
Restituzione parziale nella misura del 50 per cento della posizione individuale nel caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo da 12 a 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria
SILENZIO-ASSENSO
Manifestazione tacita della volontà di aderire ad una forma pensionistica complementare mediante conferimento del TFR maturando.
SISTEMA CONTRIBUTIVO
Con questo sistema la pensione viene calcolata sulla base di quanto il lavoratore ha versato nell'intera vita lavorativa e non in percentuale sulle ultime retribuzioni (sistema retributivo).
Introdotto per sostituire gradualmente il sistema retributivo si applica ai lavoratori privi di anzianità contributiva antecedente al 1° gennaio 1996.
SISTEMA MISTO
È il sistema che somma la quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo (corrispondente alle anzianità acquisite prima del 31 dicembre 1995) e della quota calcolata secondo il sistema contributivo (corrispondente alle anzianità acquisite dopo quella data). Si applica ai lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni.
SISTEMA RETRIBUTIVO
Con questo sistema la pensione viene calcolata in proporzione alla media delle retribuzioni (o dei redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi. Si applica ai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.
SPERANZA DI VITA
E' il numero di anni che mediamente una persona può sperare di vivere in base alle proiezioni demografiche. Questo valore è differente fra uomini e donne. Nel 2006 la speranza di vita in Italia era di 76,9 anni per gli uomini e di 82,9 per le donne.
SUPERBONUS
È il premio per i lavoratori dipendenti del settore privato che restano al lavoro pur avendo maturato il diritto alla pensione di anzianità.
Chi decide di rinviare il pensionamento ottiene un aumento in busta paga pari al 32,7% della retribuzione lorda non soggetto a tassazione.
TASSO DI SOSTITUZIONE
Rapporto fra la prima pensione e l'ultima retribuzione, indica l'importo della pensione in percentuale dell'ultima retribuzione percepita.
TOTALIZZAZIONE
È la possibilità di sommare i contributi collocati in più gestioni previdenziali per acquisire il diritto alla pensione.
A differenza della ricongiunzione non comporta alcun trasferimento effettivo di contribuzione da un ente previdenziale all'altro e ciascuna gestione determina la quota pensionistica di propria competenza.
La riforma semplifica le procedure di ricongiunzione riconoscendo, per esempio, la facoltà di totalizzare anche quando si raggiungono i requisiti minimi in uno soltanto dei fondi depositari dei contributi.
TRASFERIMENTO (della posizione individuale)
Possibilità di trasferire l'intero importo maturato al fondo pensione al quale si accede in relazione alla nuova attività lavorativa (trasferimento per perdita dei requisisti di partecipazione) o volontariamente decorsi due anni di iscrizione alla forma pensionistica (v. Portabilità). Il trasferimento non comporta tassazione e implica anche il trasferimento dell'anzianità di iscrizione maturata presso il fondo di precedente appartenenza.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (Tfr)
Il trattamento di fine rapporto (Tfr) è la liquidazione che spetta ad ogni lavoratore al termine del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro versa al lavoratore la somma delle quote da lui accantonate anno dopo anno. Le quote vengono calcolate sulla base della retribuzione ordinaria conteggiando i periodi di malattia, di gravidanza o di ferie, escludendo i premi, le indennità di trasferta e le voci una tantum e tenendo conto di una rivalutazione annuale dell'1,5% unita al 75% dell'indice d'inflazione desunto dalle tabelle Istat.
Il Tfr può essere richiesto anticipatamente dal lavoratore a patto che quest'ultimo abbia maturato almeno 8 anni di servizio nell'azienda e che il capitale sia utilizzato per l'acquisto della prima casa o per spese sanitarie.
TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (Tfs Indennità di buonuscita)
Il TFS (Trattamento di Fine Servizio), consiste in una prestazione concessa ai dipendenti dello Stato e delle aziende autonome al momento della cessazione dal servizio. Destinatari sono i dipendenti statali e gli altri iscritti al Fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato gestito dall'Inpdap , assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 trova, invece, applicazione la disciplina sul trattamento di fine rapporto di lavoro (TFR), prestazione prevista per la generalità dei lavoratori del settore privato.
TRATTAMENTO MINIMO
È un'integrazione della pensione quando questa è di importo inferiore al "minimo vitale" fino al raggiungimento di una cifra stabilita, anno per anno, dalla legge.