Glossario

ADESIONE INDIVIDUALE
Forma di adesione al fondo pensione aperto che si perfeziona mediante un contratto stipulato direttamente tra il singolo aderente e il fondo.

ADESIONE COLLETTIVA
E' una forma di adesione, riservata al lavoratore dipendente o autonomo, al professionista e al socio lavoratore di cooperative, ad un fondo pensione definito tramite contratti e accordi collettivi anche aziendali. L'adesione si perfeziona mediante l'iscrizione volontaria al fondo.

ALBO (delle forme pensionistiche complementari)
Elenco ufficiale tenuto dalla COVIP cui le forme pensionistiche complementari devono obbligatoriamente essere iscritte per esercitare l'attività.

ANTICIPAZIONE
Erogazione di una parte della posizione previdenziale individuale prima che siano maturati i requisiti per l'erogazione delle prestazioni al fine di soddisfare alcune necessità dell'iscritto: acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione, spese sanitarie ed altre esigenze.

ARMONIZZAZIONE
Processo di omogeneizzazione tra il regime pensionistico del settore pubblico e quello privato e tra i diversi sistemi contributivi.

top   

ASSEGNO SOCIALE
Pensione che spetta a chi ha almeno 65 anni di età ed è privo di reddito o con redditi inferiori ai limiti stabiliti per legge (per l'anno 2012 pari a €. 5.577,00).

AUTORIZZAZIONE (all'esercizio dell'attività delle forme pensionistiche complementari)
Provvedimento con il quale la COVIP, dopo aver verificato l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge, autorizza l'esercizio dell'attività alle forme pensionistiche complementari.

BANCA DEPOSITARIA
Banca munita di apposita autorizzazione della Banca d'Italia presso la quale sono depositate le risorse dei fondi pensione.

BENCHMARK
Parametro di riferimento per valutare la gestione finanziaria della forma pensionistica complementare.

BENEFICIARIO
La persona che in caso di morte dell'aderente ad uno strumento di previdenza complementare ha diritto a ricevere la prestazione prevista: se non viene designato alcun beneficiario la somma viene erogata agli eredi.

top   

CAPITALIZZAZIONE (sistema a)
Sistema tecnico finanziario in base al quale l'ammontare accumulato sul conto individuale di ciascun iscritto costituisce la base per il pagamento della prestazione pensionistica.

CASELLARIO CENTRALE DELLE POSIZIONI PREVIDENZIALI ATTIVE
Metodo finanziario del sistema pensionistico nel quale i contributi versati da ciascun iscritto al fondo (posizione personale dell'aderente) vengono rivalutati sulla base di un determinato tasso di rendimento. Nelle forme previdenziali complementari tutti i versamenti confluiscono in una posizione individuale intestata all'iscritto e l'entità della prestazione finale dipenderà dai versamenti e dai rendimenti della gestione finanziaria.

CCNL
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

CHECK UP PREVIDENZIALE
Processo di simulazione volto a definire, con buona approssimazione, il valore della pensione pubblica alla data della maturazione del diritto al pensionamento, sulla scorta dei dati contributivi e anagrafici forniti dal soggetto interessato. Il differenziale ovvero l'area di scopertura esistente tra l'ultimo reddito (stipendio) e la pensione così determinata, viene comunemente definito "Gap Previdenziale".

COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE
Cifra, definita per legge, per la quale viene moltiplicato il montante contributivo e che determina la pensione che un lavoratore prenderà al termine del periodo lavorativo.

top   

COMMISSIONE DI GESTIONE
Costo finalizzato a remunerare il gestore finanziario della forma pensionistica complementare.

COMUNICAZIONE PERIODICA AGLI ISCRITTI
Documento che la forma pensionistica complementare invia con cadenza annuale ad ogni iscritto al fine di fornire informazioni sui contributi versati nel corso dell'anno, sull'andamento della gestione complessiva e sull'ammontare della posizione individuale.

CONFERIMENTO (del TFR)
Versamento del TFR maturando ad una forma pensionistica complementare mediante manifestazione di volontà esplicita o tacita (vedi Silenzio assenso).

CONSOB
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.

CONTRIBUZIONE
Versamento alle forme pensionistiche complementari di somme a carico dell'iscritto e, per i lavoratori dipendenti, anche a carico del datore di lavoro nonché di quota parte o dell'intero TFR. .

top   

CONTRIBUZIONE DEFINITA
Meccanismo di funzionamento delle forme pensionistiche complementari secondo il quale l'importo dei contributi è predeterminato dall'iscritto. Tale meccanismo, unito al principio della capitalizzazione delle forme pensionistiche complementari, determina il fatto che l'importo della prestazione varia in relazione ai contributi versati e all'andamento della gestione. Si differenzia dallo schema a prestazione definita.

COVIP
Autorità pubblica istituita con lo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare.

DEDUCIBILITÀ
Beneficio fiscale in base al quale i contributi versati alle forme pensionistiche complementari diminuiscono l'imponibile fiscale dell'aderente (limite di deducibilità €. 5.164,57).

ETT
E' il regime di tassazione introdotto dal legislatore per la previdenza complementare. Le tre lettere rappresentano i tre momenti di vita fiscale: 1° la contribuzione, 2° il rendimento del patrimonio investito, 3° le prestazioni. E = esenzione delle somme versate; T = tassazione dei rendimenti ottenuti dagli investimenti finanziari; T = tassazione delle prestazioni (capitale o rendita).

FAMILIARE A CARICO
È considerato fiscalmente a carico il familiare con un reddito annuo non superiore a 2.840,51 Euro e individuato fra coloro che sono legati da vincoli di parentela tali da comportare, se necessario, l'obbligo degli alimenti. I contributi di previdenza complementare sono deducibili da chi ha fiscalmente a carico l'aderente, entro il massimale di 5.164,57 euro annui a dichiarante.

top   

FONDO PENSIONE APERTO
Forma pensionistica complementare istituita direttamente da banche, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare e compagnie di assicurazione. Viene realizzato mediante la costituzione di un patrimonio separato e autonomo all'interno della società istitutrice finalizzato esclusivamente all'erogazione di prestazioni previdenziali.

FONDO RESIDUALE INPS (FondInps)
Apposita gestione separata istituita presso l'Inps per raccogliere il Tfr derivante dal conferimento tacito quando non esistano accordi che individuano altri fondi di destinazione.

FONDO PENSIONE NEGOZIALE O CHIUSO
Forma pensionistica complementare istituita sulla base di contratti o accordi collettivi o, in mancanza, di regolamenti aziendali, diretta a soggetti individuati sulla base dell'appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. una regione o una provincia autonoma).

FONDO PENSIONE PREESISTENTE
Forma pensionistica complementare di tipo negoziale già istituita alla data del 15 novembre 1992.

FONTI ISTITUTIVE
Atti e soggetti che possono istituire le forme pensionistiche complementari (es. contratti e accordi collettivi, anche aziendali, accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, regolamenti di enti o aziende, accordi tra soci lavoratori di cooperative, regioni, banche, compagnie di assicurazioni, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare), che prevedono l'istituzione di fondi pensione negoziali, aperti o l'attuazione di forme pensionistiche individuali.

top   

FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI
Forme di previdenza ad adesione volontaria istituite per garantire agli iscritti un trattamento previdenziale aggiuntivo a quello pubblico attuate mediante i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti e le forme pensionistiche individuali di tipo assicurativo.

FORMA PENSIONISTICA INDIVIDUALE
Forma di previdenza complementare che si attua mediante l'adesione, su base individuale, ad un fondo pensione aperto oppure mediante contratto di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale.

FORMA PENSIONISTICA COLLETTIVA
Forma pensionistica complementare riservata ad una specifica collettività individuata dalla fonte istitutiva e attuata mediante l'istituzione di Fondi pensione chiusi (o negoziali) e Fondi pensione aperti ad adesione collettiva.

INVALIDITA' PERMANENTE
Perdita definitiva, totale o parziale, della capacità di lavoro della persona: dà diritto al riscatto della posizione individuale se riduce la capacità stessa a meno di un terzo.

ISCRITTI
Aderenti alle forme pensionistiche complementari.

ISVAP
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione nonché di tutti gli altri soggetti sottoposti alla disciplina sulle assicurazioni private, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione. L'ISVAP svolge le sue funzioni sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

top   

LIQUIDAZIONE IN CAPITALE
Prestazione corrisposta in unica soluzione dalla forma pensionistica complementare alla maturazione dei requisiti di pensionamento: è ammessa sino al 50% del totale maturato, salvo eccezioni (vedi Prestazione).

MONOCOMPARTO
Riferito a forme pensionistiche complementari che prevedono un'unica linea o comparto d'investimento.

MONTANTE FINALE
Ammontare della posizione individuale accumulata al momento del pensionamento da convertire in rendita.

MULTICOMPARTO
Riferito a forme pensionistiche complementari che prevedono varie linee o comparti d'investimento, con diversi profili di rischio.

NOTA INFORMATIVA
Documento che la forma pensionistica complementare è tenuta a predisporre per la raccolta delle adesioni, contenente le informazioni necessarie a consentire una scelta consapevole dell'aderente.

NUOVI ISCRITTI
Lavoratori iscritti alla previdenza complementare dopo il 28 aprile 1993 che vi destinano l'intero Tfr.

top   

ONERE DEDUCIBILE
Somma che riduce il reddito imponibile, ovvero il reddito che sarà soggetto a tassazione. Ciò comporta che il vantaggio fiscale riconosciuto a tale somma è pari, per l'aderente, alla propria aliquota marginale Irpef (limite di deducibilità €. 5.164,57).

ORGANISMO DI SORVEGLIANZA
Organismo composto da almeno due persone indipendenti designate dall'ente (banca, sim, sgr o assicurazione) che esercita l'attività del Fondo Pensione. Il suo compito è quello di controllare che la gestione del fondo avvenga nell'interesse degli iscritti.

PENSIONE ANTICIPATA
È la pensione che spetta a chi ha maturato i requisiti contributivi per i quali il proprio regime obbligatorio di appartenenza consente il pensionamento anche prima del raggiungimento dei requisiti di età previsti dalla pensione di vecchiaia.

PENSIONE DI VECCHIAIA
È la pensione spettante a coloro che abbiano raggiunto l'età pensionabile e possiedano i requisiti richiesti dalla legge.

PIP
I Piani Individuali Pensionistici sono forme pensionistiche individuali attuate mediante assicurazione sulla vita.

top   

PORTABILITÀ
È la possibilità di trasferire la posizione individuale da una forma pensionistica complementare ad un'altra decorsi due anni dall'iscrizione.

POSIZIONE INDIVIDUALE
Importo determinato sulla base dei versamenti effettuati e dei rendimenti ottenuti con la gestione, accantonato, per ciascun iscritto, in un conto individuale.

PREMORIENZA
Decesso dell'iscritto prima del pensionamento, che dà luogo alla liquidazione della posizione individuale in favore degli eredi dell'iscritto o degli altri beneficiari designati dallo stesso.

PRESTAZIONE
Trattamento corrisposto dalla forma pensionistica complementare al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime di previdenza obbligatoria di appartenenza dell'iscritto con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. La prestazione può essere percepita in forma di rendita oppure parte in rendita e parte in capitale (fino al massimo del 50 per cento del montante finale accumulato). Se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale è inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale, la prestazione può essere fruita interamente in capitale.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Sistema di previdenza, ad adesione volontaria, per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

top   

REGOLAMENTO
Documento contenente le caratteristiche e le regole di funzionamento dei fondi pensione aperti e delle forme pensionistiche individuali di tipo assicurativo sottoposto all'approvazione della COVIP.

RENDIMENTO
Risultato che deriva dalla gestione delle risorse.

RENDITA
Prestazione periodica corrisposta all'iscritto alla maturazione dei requisiti fissati per il pensionamento nel regime obbligatorio di appartenenza, il cui ammontare dipende dal montante finale (vedi Prestazione).

RENDITA VITALIZIA REVERSIBILE
Rendita corrisposta all'aderente finché rimane in vita e, successivamente, ad un eventuale beneficiario designato, fino a quando questi sarà in vita.

REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ
Requisiti di integrità morale e di esperienza professionale previsti dalle norme che devono essere posseduti dai componenti gli organi di amministrazione e controllo e dal responsabile delle forme pensionistiche complementari.

top   

RESPONSABILE DEL FONDO
È la figura professionale che sovrintende alla complessiva gestione della forma pensionistica complementare nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti.

RISCATTO TOTALE
Restituzione dell'intero importo accumulato nel caso di invalidità permanente o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi o in altre cause di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare previste negli statuti e nei regolamenti.

RISCATTO PARZIALE
Restituzione parziale nella misura del 50 per cento della posizione individuale nel caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo da 12 a 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria

SILENZIO-ASSENSO
Manifestazione tacita della volontà di aderire ad una forma pensionistica complementare mediante conferimento del TFR maturando.

SISTEMA CONTRIBUTIVO
Con questo sistema la pensione viene calcolata sulla base di quanto il lavoratore ha versato nell'intera vita lavorativa e non in percentuale sulle ultime retribuzioni (sistema retributivo). Introdotto per sostituire gradualmente, il sistema retributivo si applica ai lavoratori privi di anzianità contributiva antecedente al 1° gennaio 1996.

top   

SISTEMA MISTO
È il sistema che somma la quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo (corrispondente alle anzianità acquisite prima del 31 dicembre 1995) e della quota calcolata secondo il sistema contributivo (corrispondente alle anzianità acquisite dopo quella data). Si applica ai lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni.

SISTEMA RETRIBUTIVO
Con questo sistema la pensione viene calcolata con riferimento alla media delle retribuzioni (o dei redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi. Si applica ai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.

SPERANZA DI VITA
E' il numero di anni che mediamente una persona può sperare di vivere in base alle proiezioni demografiche. Questo valore è differente fra uomini e donne.

STATUTO
Documento contenente le caratteristiche e le regole di funzionamento dei fondi pensione negoziali sottoposto all'approvazione della COVIP.

SWITCH
È un'operazione con la quale un iscritto trasferisce la propria posizione tra i diversi comparti previsti dal fondo pensione. Il diritto si può esercitare nei limiti previsti dal regolamento del fondo.

top   

TASSO DI SOSTITUZIONE
Rapporto fra la prima pensione e l'ultima retribuzione, indica l'importo della pensione in percentuale dell'ultima retribuzione percepita.

TRASFERIMENTO (della posizione individuale)
Possibilità di trasferire l'intero importo maturato al fondo pensione al quale si accede in relazione alla nuova attività lavorativa (trasferimento per perdita dei requisiti di partecipazione) o volontariamente decorsi due anni di iscrizione alla forma pensionistica (vedi Portabilità). Il trasferimento non comporta tassazione e implica anche il trasferimento dell'anzianità di iscrizione maturata presso il fondo di precedente appartenenza.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (Tfr)
Somma corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro, calcolata sommando per ciascun anno di lavoro una quota della retribuzione lorda, rivalutata, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo Istat.

VECCHI ISCRITTI
Coloro che al 28 aprile 1993 erano iscritti ad uno strumento di previdenza complementare (fondo preesistente).

top   

Accedi all'area dedicata alla previdenza complementare >

Calcola Performance Comparti


chiudi
chiudi