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  RIFORMA PREVIDENZIALE  
La legge 27 Dicembre 2006 N.296 ha anticipato al 1° gennaio 2007 l'entrata in vigore del D. Lgs. N. 252/05, l'insieme delle norme che riformano profondamente le regole della previdenza complementare.

La riforma rappresenta un importante passaggio verso l'affermazione di un sistema pensionistico complementare che sia in grado di integrare le prestazioni fornite dal regime pensionistico di base attraverso più elevati livelli di copertura previdenziale, diminuendo quindi il divario esistente con la retribuzione percepita alla fine dell'attività lavorativa.

La nuova normativa favorisce l'adesione alla previdenza complementare prevedendo diverse agevolazioni fiscali sia per i lavoratori che decideranno di devolvere il TFR ad un fondo pensione, sia per le aziende che favoriranno l'adesione dei propri dipendenti in forma collettiva, sulla base di specifici accordi o contratti.

Sicuramente, uno dei temi più importanti introdotti dal D. Lgs. n. 252/2005 è rappresentato dalla possibilità data ai lavoratori dipendenti del settore privato di scegliere se mantenere il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) nella propria azienda o se destinarlo ad una forma di previdenza complementare.

Il D.Lgs n. 252/2005 prevede due distinte modalità:

A. MODALITÀ ESPLICITE
Entro 6 mesi dalla data di assunzione il lavoratore dipendente può scegliere di:
  • conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare;

  • lasciare il TFR maturando in azienda. In questo caso, se si tratta di un'azienda fino a 49 dipendenti, il Trattamento di Fine Rapporto rimane effettivamente nelle disponibilità dell'azienda; se, al contrario, si tratta di un'azienda con oltre 49 dipendenti i flussi mensili di TFR vengono trasferiti su un Fondo gestito dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria dello Stato.
La scelta di destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare deve essere espressa dal lavoratore attraverso una dichiarazione scritta indirizzata al proprio datore di lavoro con l'indicazione della forma di previdenza complementare prescelta.

B. MODALITÀ TACITE (SILENZIO - ASSENSO)
Se entro 6 mesi dall'assunzione il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto; in mancanza dei suddetti accordi il datore di lavoro provvederà a conferire il TFR al Fondo Pensione residuale istituito presso l'INPS.

La destinazione del TFR maturando ad una forma pensionistica complementare, sia con modalità esplicite che tacite, determina l'automatica iscrizione del lavoratore alla forma prescelta.

APPROFONDIMENTI NORMATIVI SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

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