Trasferibilità automatica dossier titoli

Il servizio ti consente di rivolgerti ad una banca ("nuova banca") affinché la stessa si faccia carico degli adempimenti necessari a trasferire in modo automatico, sul dossier da te aperto presso la banca medesima ("nuovo dossier"), gli strumenti finanziari detenuti nel dossier presso altra banca ("banca originaria" e "dossier originario"), nonché di gestire la richiesta di cambiare la banca collocatrice relativamente alle quote o azioni di OICR non dematerializzate.

Il servizio è accessibile sia ai consumatori sia alle microimprese e consente di trasferire gli strumenti finanziari immessi in un sistema di gestione accentrata, sia in Italia (presso la Monte Titoli) che all'estero (presso un Central Securities Depositary - CSD).

Le tipologie di strumenti finanziari che per ragioni giuridiche, tecniche od operative non si prestano ad essere gestite tramite la procedura automatica sono:

  • gli strumenti finanziari cartacei che, per loro stessa natura, possono essere trasferiti solo spostando fisicamente i certificati che li rappresentano. Il trasferimento può essere eseguito mediante portavalori;
  • gli strumenti finanziari presso l'emittente (titoli non dematerializzati/non accentrati), rispetto ai quali l'unica possibilità di trasferimento è la lettera di messa a disposizione;
  • gli strumenti finanziari in default, che siano stati resi intrasferibili dalla decisione del giudice che cura la procedura concorsuale delle relative società;
  • gli strumenti finanziari con taglio irregolare (sotto il minimo ovvero superiore al minimo ma non multiplo, che sono di norma frutto di ripartizioni, conseguenti, ad esempio, ad operazioni di successione);
  • gli strumenti finanziari oggetto di vincoli (garanzia, sequestro, vincolo pupillare, ecc.);
  • gli strumenti finanziari con operazioni societarie in corso, le quali condizionano la trasferibilità dei titoli a causa dei tempi necessari per essere espletate, che possono essere incompatibili con quelli previsti dalla procedura;
  • gli strumenti finanziari esteri trattati su piazze non servite dalla nuova banca;
  • gli strumenti finanziari derivati;
  • le quote/azioni di OICR non dematerializzate nel caso in cui la nuova banca non abbia un incarico di collocamento e/o di distribuzione con la società di gestione/SICAV: l'assenza di tale accordo rende, infatti, impossibile per la nuova banca attivare qualsiasi servizio a valere sulle quote/azioni;
  • strumenti finanziari ed e evidenze di OICR contenuti nei dossier dedicati allo svolgimento del servizio di gestione di portafoglio;
  • strumenti finanziari sottostanti ai contratti di pronti contro termine;
  • strumenti finanziari sui quali, in ragione del trasferimento stesso, grava l'applicazione di imposte a cui il cliente non fa fronte fornendo alla banca originaria la provvista necessaria.

La presenza presso la banca originaria di strumenti finanziari o evidenze di OICR non trasferibili comporta la prosecuzione parziale del servizio per gli strumenti finanziari e le evidenze di OICR trasferibili mediante procedura automatica.

Il servizio TDT si perfeziona attraverso le seguenti fasi:

  1. sottoscrizione del modulo di richiesta del servizio da parte del cliente presso la nuova banca;
  2. invio da parte della nuova banca alla banca originaria di un messaggio di richiesta delle informazioni relative agli strumenti finanziari ed evidenze di OICR di pertinenza del cliente;
  3. invio da parte della banca originaria:
    • al cliente di una segnalazione inerente l'avvio della procedura di trasferimento sul dossier titoli e/o sulla rubrica fondi di sua pertinenza;
    • alla nuova banca di messaggi per la conferma dell'anagrafica del dossier titoli del cliente e la comunicazione delle posizioni in strumenti finanziari/evidenze di OICR del cliente, nonché delle istruzioni sulle relative modalità di trasferimento;
  4. invio da parte della nuova banca alla banca originaria di messaggi recanti le informazioni necessarie a proseguire il trasferimento o ad interrompere/revocare il servizio. In particolare, i messaggi recano:
    • le istruzioni sulle modalità di trasferimento degli strumenti finanziari/evidenze di OICR del cliente. Gli strumenti finanziari non trasferibili mediante la procedura automatica e la relativa causa di intrasferibilità sono comunicati al cliente;
    • l'istruzione di interruzione del servizio, cui farà seguito apposita comunicazione al cliente da parte della nuova banca. Con tale messaggio la nuova banca può anche disporre l'interruzione del servizio derivante dalla richiesta di revoca da parte del cliente;
    • invio al cliente di una comunicazione recante l'informazione sugli strumenti finanziari non trasferibili mediante TDT;
  5. invio da parte della banca originaria:
    • ai depositari centrali (CSD) della disposizione di trasferimento alla nuova banca dei titoli accentrati presso gli stessi. È previsto che nell'ambito di tali flussi informativi, il messaggio inviato alla Monte Titoli per gli strumenti finanziari ivi accentrati sia impiegato per trasmettere alla nuova banca anche le informazioni necessarie ai fini fiscali;
    • alla SGR/SIP della richiesta di sostituzione della banca collocatrice per le parti di OICR le cui evidenze sono oggetto di trasferimento;
    • alla nuova banca delle informazioni necessarie ai fini fiscali per i titoli accentrati all'estero.
    • Invio da parte della nuova banca ai depositari centrali (CSD) delle istruzioni per accettare il trasferimento degli strumenti finanziari accentrati presso gli stessi (ove richiesto il matching delle istruzioni);
  6. invio da parte:
    • dei depositari centrali (CSD) alla nuova banca ed alla banca originaria di un messaggio recante la conferma dell'avvenuto trasferimento;
    • delle SGR/SIP alla nuova banca ed alla banca originaria delle conferme di sostituzione del collocatore;
  7. presa in carico degli strumenti finanziari a cura della nuova banca e comunicazione al cliente della conclusione delle operazioni di trasferimento.
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